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Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE)

ANAGRAFE

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.), istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470, contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.

L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti (rilascio di documenti di viaggio, certificati, esercizio del diritto di voto all’estero…).

Devono iscriversi all’A.I.R.E.:

  • i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi;
  • quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.

Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:

  • le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
  • i lavoratori stagionali;
  • i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
  • i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.

Come ci si iscrive all’A.I.R.E.

I cittadini italiani stabilmente residenti in Nigeria posso richiedere l’iscrizione all’A.I.R.E (per sé e per i propri familiari di cittadinanza italiana) direttamente on line senza necessità di recarsi in Consolato, iscrivendosi al portale Fast.it del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

In alternativa è possibile compilare il modulo di richiesta (Aire Iscrizione e aggiornamento) reperibile nella Modulistica. Insieme al modulo deve essere allegata la documentazione che provi l’effettiva residenza (es. permesso di soggiorno, copia del contratto di lavoro…), recandosi di persona in consolato o inviando la richiesta per e-mail (in questo caso occorre allegare una copia di un documento d’identità) a lagos.consolare@esteri.it .

L’iscrizione all’A.I.R.E. è gratuita.

Il Consolato Generale incoraggia tutti i connazionali redidenti ad utilizzare il portale fast.it per l’iscrizione AIRE e per gli altri servizi che in futuro verranno resi disponibili tramite quel portale.

Si segnala che il Comune italiano provvede d’ufficio all’iscrizione nella propria A.I.R.E. quando venga a conoscenza del fatto che il cittadino risiede stabilmente all’estero. Ugualmente, l’Ufficio consolare di questo Consolato Generale richiede al Comune italiano l’iscrizione all’A.I.R.E. del cittadino per il quale – in occasione dello svolgimento di una qualsiasi pratica (ad esempio, il rilascio di un passaporto) – ha constatato l’effettiva e permanente residenza all’estero.

Variazione dei dati d’iscrizione all’A.I.R.E.

I cittadini italiani residenti all’estero hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente all’ufficio consolare:

  • la variazione del proprio indirizzo di residenza;
  • le modifiche dello stato civile anche per la trascrizione in Italia degli atti stranieri che lo riguardino (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);
  • il rientro definitivo in Italia;
  • la perdita della cittadinanza italiana.

Le variazioni vanno comunicate compilando il modulo (Aire Iscrizione e aggiornamento) reperibile nella Modulistica, con le stesse modalità previste per l’iscrizione (consegna del modulo allo sportello dell’ufficio consolare o invio per e-mail).

Si ricorda che il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo e i recapiti telefonici ed e-mail, rende impossibile il contatto con il cittadino da parte dell’Ufficio consolare e il ricevimento per posta del plico elettorale in caso di votazioni.

La cancellazione dall’A.I.R.E. avviene:

  • per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di rimpatrio. Al riguardo si precisa che l’ufficio consolare non ha competenze in materia: spetta ai cittadini iscritti AIRE che rientrano definitivamente in Italia presentarsi presso il Comune dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza. il Comune provvederà alla cancellazione dall’AIRE con contestuale iscrizione in APR (Anagrafe Popolazione Residente) e lo comunicherà al Consolato di provenienza che registrerà nei propri schedari consolari il rimpatrio;
  • per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
  • per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
  • per perdita della cittadinanza italiana.

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